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Inammissibile l’azione di riduzione promossa dal legittimario che non abbia compiuto l’inventario nei termini di legge. Corte d’Appello di Lecce, sent. 19 novembre 2024

Martedì, 31 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Successioni | Merito
C.d.A. Lecce, Est. Brocca, Sentenza 19.11.24, n.940 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora il legittimario, dopo aver dichiarato di accettare con il beneficio, non compia l'inventario nei termini di legge, l'azione di riduzione, nei casi previsti dall'art 564 c.c., non può essere esercitata: e ciò perché in tal caso non si verifica una decadenza dal beneficio, bensì manca la fattispecie da cui deriva l'applicazione di esso. L'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, e così conseguentemente all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564, primo comma ultima parte, c.c., ovvero l'accettazione con beneficio d'inventario

Conforme Cass.civ. 16739 del 09/08/2005

Rif. Leg. Artt. 487, 564, 2043 c.c.

Accettazione con beneficio di inventario – Redazione Inventario – Azione di riduzione – Azione di risarcimento dei danni

Nella fattispecie, moglie e figli del de cujus chiedono al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia nei loro confronti della disposizione testamentaria lesiva della legittima, con riconoscimento del diritto alla reintegra della stessa e con condanna della convenuta al risarcimento del danno in loro favore in ragione degli illegittimi e immotivati prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius.

Nell’accoglimento del primo motivo di impugnazione la Corte precisa che l'art. 484 c.c. delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti: ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario.

A norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento (Cfr. Cass Civ. n. 24836 del 17/08/2022). La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.

Tale fattispecie tuttavia è stata erroneamente richiamata nel caso in esame, sussistendo un relictum.

La domanda di accertamento e di “risarcimento” è stata esercitata dagli attori-eredi legittimi non autonomamente, ma in maniera connessa alla azione di riduzione. Per tale motivo ritiene la Corte che anche tale domanda venga travolta dal giudizio di inammissibilità di quest’ultima.

In accoglimento del primo motivo di appello e assorbita ogni altra censura, la sentenza impugnata viene riformata, con declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in primo grado dagli attori.

editor: Fossati Cesare