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Va dichiarato adottabile il minore il cui sviluppo psicofisico sia stato pregiudicato dai genitori. Corte d’Appello di Perugia, sent. 7 ottobre 2024

Martedì, 31 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Merito
C.d.A. Perugia, sentenza 7.10.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione, vi è abbandono se la situazione familiare è tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico della personalità del minore, dovendosi prescindere dalla soggettiva responsabilità o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, a fronte del preminente interesse dello stesso.

Per "situazione di abbandono", quindi, si deve considerare non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dalla volontà dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.

Rif. Leg. Artt. 1, 5, 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Stato di abbandono del minore – Diritto del minore a vivere nella famiglia di origine – Equilibrio psico-fisico del minore

Nanti la Corte d’Appello di Perugia viene impugnata la pronuncia del Tribunale per i Minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, respingendo ogni contraria richiesta proveniente dai genitori, i quali, sostanzialmente, affermavano di aver avuto gravi difficoltà temporanee, ma di avere comunque un forte interessamento e la volontà di incontrare il figlio.

Nella fattispecie, la dichiarazione di adottabilità scaturiva da un ricorso promosso dal Pubblico Ministero in seguito all'instaurazione di un procedimento de potestate attivato quando il bambino era stato condotto presso una casa famiglia, per alcuni disturbi della crescita che progressivamente aveva superato. La madre era risultata affetta da disturbo ossessivo compulsivo, mentre il padre abusava di sostanze alcoliche e nessuno dei due aveva terminato con successo i percorsi suggeriti per il recupero delle funzioni genitoriali.

Riportandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 24445/2015), la Corte ricorda che il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto da parte dei genitori.

In altre parole, vi è abbandono quando la situazione familiare è tale da compromettere in termini gravi e irreversibili lo sviluppo psico-fisico della personalità del minore, prescindendo dalla responsabilità soggettiva o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, in considerazione unicamente del preminente interesse del minore.

In applicazione delle norme disciplinanti la materia secondo i criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, alla luce delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado, il Giudice dell’Appello conferma la sentenza impugnata.

editor: Fossati Cesare