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Avvocato. Prescrizione dell'azione disciplinare - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 20 dicembre 2024 n. 33554

Lunedì, 30 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 20 dicembre 2024 n. 33554 - Pres. Cassano, Cons. Rel. Bertuzzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta dell'avvocato che richiede compensi non dovuti o sproporzionati configura un illecito istantaneo che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta è formulata al cliente. Pertanto, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre da tale momento.

Nel caso in esame, risultava provato che il professionista aveva chiesto somme eccedenti rispetto a quelle che potevano giustificarsi in relazione all'attività svolta o somme non dovute poiché riferibili alle attività già comprese nel contratto di consulenza ed aveva inoltre agito in giudizio per somme superiori a quelle richieste in via stragiudiziale senza alcuna riserva così violando le norme che disciplinano la legittima richiesta di compensi da parte dell'avvocato , ma dagli elementi di fatto riportati nella stessa sentenza impugnata è risultato che il termine di prescrizione fosse già maturato, essendo trascorsi sette anni e mezzo dalla commissione dei fatti.


Avvocato -Sanzioni disciplinari - Rif. Leg. artt. 2943 e 2945 cod. civ.; art. 702 bis cod. proc. civ.; artt. 9, 21, 29 e 56 del codice Deontologico

editor: Cianciolo Valeria