L’allontanamento del familiare dall’Italia va disposta solo all’esito di un ponderato giudizio prognostico sulle condizioni del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 22 novembre 2024, n. 30135
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In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che questi potrebbe subire sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita con incidenza sulla personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto che configurino i "gravi motivi", dovendo riservare particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo e, invece, crescente con l'aumentare dell'età.
Rif. Leg. Art. 31 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Autorizzazione alla permanenza in Italia – Revoca - Gravi Motivi - Interesse del minore – Età e socialità del minore – Stabilità affettiva
Viene oggi impugnato il decreto della Corte d’Appello di Bologna il quale, respingendo il reclamo di un cittadino albanese, ha confermato il diniego della autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/1998 in difetto di gravi motivi, e ciò in ragione dei precedenti di polizia e penali a carico dell'istante.
La Suprema Corte si riporta ai propri precedenti per affermare che la circostanza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per l’autorizzazione alla presenza in Italia del genitore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendosi comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute, derivi al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Il diniego, peraltro, non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso Testo Unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero, posto che la funzione della disposizione è quella di salvaguardare il superiore interesse del minore.
Nella fattispecie, rileva la Corte, è del tutto mancato un giudizio prognostico volto ad evidenziare le conseguenze di un possibile peggioramento delle condizioni di vita cui il minore sarebbe esposto nell'ipotesi di allontanamento dello stesso dal territorio nazionale per seguire il padre o nell'ipotesi di distacco dalla figura paterna.
La Corte pertanto, accogliendo il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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