Annullato il contratto di compravendita stipulato dal rappresentante legale in violazione dell’autorizzazione del giudice. Tribunale di Torino, sent. 5 novembre 2024
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Nell’amministrazione straordinaria del patrimonio dei figli minorenni il genitore è tenuto a domandare l’autorizzazione al Tribunale ove intenda porre in vendita un bene immobile del minore; le prescrizioni date dal Giudice debbono considerarsi operanti nella loro integralità, essendo tutte impartite nell’interesse del minore, al fine di mantenerne l’integrità del patrimonio, e la loro violazione è equiparata alla mancanza di autorizzazione, determinando l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 322 c.c.
Conf. Cass.n. 12117/2014
Rif. Leg. Artt. 320,322, 375 abr., 1442, 1445, 2659 c.c.
Contratto di compravendita di bene immobile - Autorizzazione del Tribunale – Rappresentante legale – Conformità alle prescrizioni dell’autorizzazione – Annullamento
Il Tribunale di Torino, nella fattispecie, dispone l'annullamento del contratto di compravendita di un immobile di proprietà dell'attrice, che all'epoca era minorenne, stipulato dal padre esercente la responsabilità genitoriale in violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Tribunale.
Lamenta parte attrice che il ricavato della vendita non sia mai pervenuto nella sua disponibilità, in quanto il padre avrebbe dovuto depositare il ricavato su un conto corrente intestato alla minore con l'obbligo di investirlo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, come disposto dal Tribunale.
Respinta l’eccezione di nullità / inesistenza della notifica, in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto di agire per l’annullamento del contratto, il Tribunale osserva come il termine di prescrizione di cinque anni dettato dall’art.1442, comma 1, c.c. decorra dal momento in cui il minore raggiunge la maggiore età anche nel caso in cui l’annullabilità concerna un contratto concluso dal rappresentante legale.
Nella fattispecie, rilevando ai fini dell’interruzione della prescrizione la data di consegna dell’atto all’ufficio notificante, l’eccezione viene respinta.
Nel merito, è pacifico che il genitore quale parte venditrice, in nome e per conto della minore, abbia stipulato con i convenuti, quali acquirenti in ragione di metà ciascuno, la compravendita in oggetto dietro il versamento del prezzo pattuito, senza fornire prova del reimpiego della somma dichiarata riscossa in sede di rogito né al notaio rogante né al giudice nel corso del giudizio.
In ordine a tale ultima circostanza, affermata da parte convenuta, è verosimile che il Conservatore abbia rifiutato la trascrizione dell’atto a fronte di nota (non prodotta in atti) che non menzionava o non chiariva adeguatamente il requisito di cui all’ex art.2659 u.c. c.c.
Pur non rilevando ai fini del decidere, è posto in dubbio pure che gli acquirenti prima del rogito, abbiano pagato integralmente il prezzo dichiarato in atto ai convenuti. Ne consegue che l’autorizzazione del Tribunale è da ritenersi insussistente e il contratto di compravendita annullabile ex art. 322 c.c..
Non si pone il problema dell’interesse dei terzi, tutelato dall’art. 1445 c.c., perché il convenuto ha agito in violazione dell’autorizzazione del Tribunale di Torino e, dunque, l’annullamento dipende da difetto della capacità legale.
editor: Fossati Cesare
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