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Il Piano Didattico Personalizzato non garantisce la promozione dello studente con Disturbi Specifici dell'Apprendimento se indolente. Consiglio di Stato, sent. 25 novembre 2024, n. 9456

Giovedì, 26 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Scuola | Minori | Legittimità
Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza 25.11.24, n. 9456 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ambito scolastico, il Piano Didattico Personalizzato può essere invocato, anche in giudizio, per l’adozione degli strumenti necessari per l’acquisizione delle conoscenze relative al piano di studi, ma non per legittimare un curriculum scolastico in cui tali conoscenze non sono state acquisite. La valutazione degli studenti da parte del Consiglio di classe è espressione di un giudizio sulla loro preparazione, frutto di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico non sindacabile dal giudice di legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà o del travisamento dei fatti

Rif. Leg. Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Piano Didattico Personalizzato – Disturbi dell’Apprendimento – Acquisizione conoscenze – Percorso di studi

Nel caso de quo un alunno con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) durante l’anno scolastico è stato trasferito da un liceo artistico ad un liceo scientifico con indirizzo scienze applicate.

Al termine, il Consiglio di classe ha ritenuto di non ammettere lo studente alla classe successiva, giustificando tale decisione con il discontinuo interesse e l’altalenante motivazione allo studio, nonostante l’applicazione delle misure previste dal P.D.P. e nonostante le sollecitazioni costanti mirate a fargli conseguire almeno obiettivi minimi, con particolare riguardo alle materie di indirizzo.

Il ricorso proposto dai genitori avverso il giudizio di non ammissione è stato respinto con la sentenza appellata e il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare in ragione della probabile non fondatezza dell’appello, come di fatto avvenuto, con conferma della decisione di primo grado.

Ritiene il Collegio che la sentenza appellata risulti immune dalle censure proposte, posto che le insufficienze riscontrate sono dovute non alla lamentata scorretta attuazione del Piano Didattico Personalizzato, ma piuttosto al limitato impegno e alla non sufficiente motivazione allo studio, così come rilevato dal Consiglio di classe.

Il Collegio osserva inoltre che il Piano Didattico Personalizzato è stato approvato tempestivamente considerando il trasferimento tardivo dell'alunno: i ricorrenti avrebbero dovuto, piuttosto, valutare con particolare attenzione l’effetto sul proprio figlio della scelta di cambiare Istituto scolastico (ed indirizzo) ad anno inoltrato, considerato anche il discreto andamento e il livello di apprendimento del ragazzo nell’Istituto di provenienza.

La non ammissione non è da intendersi come misura sanzionatoria, ma come misura educativa volta a permettere all'alunno di colmare le lacune di apprendimento, soprattutto in materie fondamentali per il percorso di studi.

editor: Fossati Cesare