Nulla la clausola dell’accordo di separazione relativa alla costituzione di un diritto reale in difetto delle certificazioni catastali. Cass. Civ., Sez. III, ord. 19 dicembre 2024, n. 33360

Cass. sez. III, Est. Moscarini, ord. 19.12.24 n.33360 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento in favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699  c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657  c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 1102, 1418, 1419, 1421, 2644, 2657 c.c.; Art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52; Art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

 

Diritto di abitazione – Costituzione di un diritto reale - Separazione consensuale – Dichiarazioni catastali e urbanistiche – Nullità formale

 

Nella fattispecie, viene portata all’attenzione della Corte di Cassazione la questione relativa alla costituzione sull'immobile di proprietà del ricorrente, in sede di separazione consensuale tra i coniugi, di un diritto di abitazione in favore della moglie e della figlia, ritenuto dal Tribunale estinto, una volta cessata la minore età di quest’ultima nonché la condizione della medesima di dipendenza economica dai genitori.

La Corte d’Appello nel verificare la validità della clausola del verbale che ha interpretato come costitutiva del diritto di abitazione avrebbe dovuto rilevare l’omissione delle dichiarazioni catastali ed urbanistiche, espressamente previste dall’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, e dichiarare d'ufficio, ex artt. 1421  e 1419  c.c., la nullità della pattuizione costitutiva del diritto reale, concludendo che nessun diritto di abitazione era mai sorto a favore della moglie.

Nè, nella fattispecie, si può opporre quanto previsto dal quarto comma dell'art. 46 TU 380/2001, ai sensi del quale l'atto nullo viene confermato purché siffatta la volontà venga effettuata con espressa dichiarazione in tal senso contenuta in un atto redatto nelle medesime forme del precedente che contenga le menzioni omesse. In difetto, l'atto privo delle dovute menzioni urbanistiche e catastali rimane nullo e privo di effetti, senza che siano ammesse forme di conferma equipollenti a quella prevista dalla legge (Cfr. Cass. 14804 del 14.06.2017).

Inammissibile il secondo motivo di impugnazione, in quanto la ragione per la quale la Corte del merito ha escluso che ricorresse un accordo ex art. 337-sexies  c.c. è stata quella dell'erronea sua considerazione come costitutivo di un diritto reale di abitazione.

In sede di rinvio si deve pertanto procedere alla valutazione del significato del contenuto del verbale, scrutinando nuovamente la qualificazione data dal primo giudice, esclusa la ricorrenza della costituzione di un diritto reale di abitazione.

Conclusivamente la Corte cassa in relazione al primo motivo, in quanto accolto, l'impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

editor: Fossati Cesare