Il curatore dell'eredità giacente non è obbligato al versamento dell'imposta di successione. Corte di Giustizia Tributaria di Genova, sent. 23 dicembre 2024
![]() |
Il curatore ereditario, al quale non sono stati trasferiti beni e diritti ereditari è obbligato solo a presentare la dichiarazione di successione, ma non al pagamento del tributo ancorchè "nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso". Questo perchè il curatore dell'eredità giacente non è immesso nel possesso dei beni e dei diritti trasferiti per successione mortis causa (animus possidendi ex art. 1140 cc); non assume la qualità di erede o legatario, non è sostituto del chiamato all'eredità e non è un rappresentante legale dei chiamati all'eredità. Il curatore è solo il titolare di un ufficio di diritto privato (conferitogli dalla legge a tutela di un interesse pubblico) consistente nell'amministrare una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di soggettività giuridica
Rif. Leg. Artt. 28, 46 D.Lgs. 346/1990; Artt. 528, 1140 c.c.
Possesso dei beni - Detenzione – Imposte di successione, ipotecarie e catastali – Obbligo di voltura
Il ricorso proposto dal curatore dell’eredità giacente avverso la liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali e di successione a proprio carico è ritenuto fondato e viene accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Rileva la Corte che il curatore dell’eredità giacente è solo il titolare di un ufficio di diritto privato (a tutela di un interesse pubblico) consistente nell'amministrare una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di soggettività giuridica; egli è pertanto un mero detentore, sotto la vigilanza del giudice, del patrimonio del de cuius e non può essere considerato contemporaneamente “fiscalmente” possessore e “civilisticamente” detentore dei beni ereditari posti sotto la sua amministrazione e custodia.
Il curatore, in assenza di devoluzione dei beni e diritti ereditari, non è tenuto ad alcuna trascrizione, e di conseguenza al versamento dell'imposta ipotecaria e catastale di bollo e tributi speciali.
Inapplicabile, in virtù di quanto sopra, l’articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 (Regolamento per la conservazione del nuovo catasto) il quale stabilisce che “Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità' giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale…”
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 18 Aprile 2025
Sulla possibilità di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla ... |
Martedì, 15 Aprile 2025
Nullo il procedimento nel quale non è garantita l’effettiva partecipazione dei minori. ... |
Martedì, 15 Aprile 2025
Testamento. Valida la manifestazione di volontà del disponente espressa a monosillabi - ... |
Lunedì, 14 Aprile 2025
Il testamento olografo richiede il rigore formale - Cass. Civ., Sez. II, ... |