La condotta sottrattiva del minore pregiudica il diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Reggio Emilia, sent. 29 novembre 2024
Il genitore che commette un fatto di sottrazione e di trattenimento di minori all’estero compie, invero, un delitto che offende tanto il diritto dell’altro genitore quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo. L’eventuale consenso o comunque la mancata opposizione del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l’altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, una evoluzione più armonica di quel rapporto. E ciò salvo il caso che esso appaia chiaramente pregiudizievole – e debba per questa ragione essere interrotto - in base ad una valutazione che, però, spetta unicamente all’autorità giudiziaria competente, in esito ad un’accurata istruttoria, e che non può certo essere anticipata in via unilaterale dall’altro genitore, seppur in ipotesi animato dalle migliori intenzioni, salvo il caso estremo dello stato di necessità.
Rif. Leg. Art. 54, 62, 574-bis c.p.; Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con Legge del 15 gennaio 1994, n. 64, Art. 3.
Sottrazione e mantenimento all’estero di minore – Esercizio della genitorialità – Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
Il Tribunale di Reggio Emilia dichiara l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 574-bis c.p. per avere sottratto al marito, genitore esercente la responsabilità genitoriale, il figlio minore, conducendolo con sé in Moldavia e trattenendolo all’estero contro la volontà del padre al quale non ha dato più notizie. Il 3 agosto 2019 infatti, prima della pronuncia di separazione coniugale, la madre si recò in Moldavia, unitamente al figlio minore, senza fare più ritorno, nonostante il rientro fosse stato concordato per il 19 agosto successivo.
La condotta dell’imputata ha impedito al padre l’esercizio delle prerogative genitoriali, configurandosi così l’evento richiesto dalla norma incriminatrice e senza che possa assumere rilievo alcuno la nazionalità moldava dell’imputata, in quanto ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale deve farsi riferimento alla legge del luogo di residenza del minore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.
Nel caso di specie non sono ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore dell’imputata della causa di giustificazione ai sensi dell’art. 54 c.p., nemmeno nella forma putativa, posto che gli accertamenti in sede civile hanno dato conto di un padre proteso ad assumere atteggiamenti tutt’altro che pregiudizievoli nei confronti del minore.
Concesse le attenuanti generiche, il Tribunale ritiene di non applicare la sanzione accessoria dell’art. 574-bis c.p. per non creare ulteriore pregiudizio al minore.
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale infatti comporta in capo al genitore che ne viene colpito non solo la perdita dei poteri di rappresentanza legale del figlio nei rapporti patrimoniali, ma anche la privazione per tutto il tempo della sospensione dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di responsabilità genitoriale, con conseguente venire meno di ogni potere decisionale sul figlio.
Tale sanzione può giustificarsi solamente se rispondente agli interessi del minore, da apprezzare secondo le caratteristiche di fatto esistenti al momento della sua applicazione e garantendo l’ascolto del minore che abbia un discernimento sufficiente, così tenendo in debito conto la sua opinione in relazione a tutte le decisioni che lo riguardano.
All’imputata viene concessa la sospensione condizionale della pena e gli atti vengono trasmessi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente per l’adozione degli opportuni provvedimenti nell’interesse del minore.
editor: Fossati Cesare
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