Per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale non è obbligatoria la nomina del curatore speciale del minore. Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31567
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Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, né, tantomeno, la esclude, di guisa che nessun obbligo corre in ordine alla nomina del curatore speciale; né tale obbligo sussiste qualora non risulti che sia stato rappresentato un interesse del minore in tal senso, soprattutto nel caso in cui il minore stesso abbia anche a prestare il suo consenso all'azione.
Rif. Leg. Artt. 269, 273 c.c.; Artt. 78, 473-bis.8, c.p.c.
Dichiarazione giudiziale di paternità – Nomina del Curatore Speciale –
L’impugnazione nanti la Corte di Cassazione, nella fattispecie, è articolata in quattro motivi, il primo dei quali è volto a far valere la nullità della decisione del merito per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio, in ragione della mancata nomina del curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c.
Quanto al secondo motivo di gravame, si richiama il principio secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza rimessione degli atti al primo giudice qualora il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cfr. Cass. sez. un., n. 28040 del 25/11/2008)
La Corte di appello, all’esito della istruttoria, ha ritenuto provata la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità nel merito in applicazione del consolidato principio secondo il quale nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.
La Corte di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione richieste di rinnovazione di atti istruttori formulate con l'atto di appello e correttamente ha valutato nel merito esplicitando le ragioni della pronuncia di declaratoria di sussistenza della paternità e della non contrarietà della stessa all'interesse della minore.
Il terzo motivo, articolato in più ed eterogenei profili di doglianza, è inammissibile in quanto a tale rappresentazione non segue la chiara e ordinata illustrazione di ogni specifica ragione.
Infine, la statuizione con cui la Corte di appello ha liquidato le spese di giudizio del primo e del secondo grado risulta immune da vizi.
In conclusione il ricorso viene rigettato.
editor: Fossati Cesare
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