La perdurante pericolosità sociale del soggetto psicotico impone il mantenimento della libertà vigilata in struttura - Cass. Pen., Sez. I, sent. 19 dicembre 2024 n. 46996
Venerdì, 20 Dicembre 2024
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Diritti della persona
| Legittimità
Il dato della persistente pericolosità di un soggetto desunto dal non avere egli ancora assunto una soddisfacente consapevolezza, in merito alla psicosi della quale soffre, impone la prosecuzione della libertà vigilata presso la struttura residenziale psichiatrica.
La mancata consapevolezza dello stato di pericolosità ha imposto la prosecuzione del programma terapeutico in corso, essendo stato ritenuto altamente pericoloso il rientro in casa del soggetto il quale, peraltro, in passato, aveva compiuto atti penalmente rilevanti nei riguardi della madre e della sorella.
Soggetto affetto da psicosi – Non consapevolezza della persona affetta da psicosi - Misura di sicurezza – Libertà vigilata – Incapacità di intendere e di volere – Vizio di mente - Rif. Leg. art. 133 cod. pen.; artt. 606 lett. b) ed e), 678 e 679 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
|
Lunedì, 13 Luglio 2026
Maltrattamenti in famiglia, abitualità della condotta e aggravante della presenza del minore: ... |
|
Lunedì, 13 Luglio 2026
Confisca allargata e beni donati al figlio: onere motivazionale sull’interposizione fittizia nel ... |
|
Venerdì, 10 Luglio 2026
Circonvenzione di persone incapaci: lo stato di infermità o deficienza psichica della ... |
|
Venerdì, 10 Luglio 2026
Violenza domestica e di genere: quando può essere concessa la sospensione condizionale ... |



