Il mancato ascolto del minore infradodicenne senza motivazione sulla capacità di discernimento determina la nullità. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2024, n. 32359
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La valutazione di non ascoltare il minore infradodicenne, qualora vi sia espressa richiesta di procedere a tale incombente, spetta al giudice del merito e deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che nega l'ascolto. Tale motivazione non è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda. Se, invece, l'ascolto è richiesto, il giudice, valutati gli elementi di giudizio che attengano alla capacità di discernimento, deve fornire la motivazione dell'eventuale rifiuto, la quale, se fondata sulla ritenuta assenza di capacità di discernimento, deve essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, potendo il giudice escludere l'ascolto, anche qualora ritenga l'espletamento pregiudizievole per il minore (o manifestamente superfluo). Il mancato ascolto di un minore infradodicenne senza una effettiva motivazione in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall'ordinamento determina la nullità della decisione assunta.
Rif. Leg. Artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater c.c.; Artt. 473-bis.4, 473-bis.8, c.p.c.
Affidamento condiviso – Bigenitorialità – Responsabilità genitoriale – Ascolto del minore – Nomina del Curatore Speciale– Spese processuali
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la pronuncia della Corte d’Appello di Bari che, nel respingere il reclamo, riteneva corretta la decisione del Tribunale che aveva disposto l'affidamento condiviso del minore e il regime delle visite materne nel rispetto del principio generale di tutela del primario diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
La Suprema Corte, ribadito il carattere di decisorietà, ma anche di definitività, sia pure rebus sic statibus, dei provvedimenti che regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene infondato il primo motivo di ricorso relativo al mancato ascolto del minore infradodicenne nella fase del merito.
Richiamata la normativa nazionale e internazionale, nonché la giurisprudenza sul tema, si evidenza che l’ascolto costituisce una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, ovvero uno strumento peculiare di partecipazione alle decisioni che lo investono e al conseguimento del suo preminente interesse.
Tuttavia, per i minori di età inferiore ai dodici anni, occorre distinguere casi in cui il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto, anche al fine di verificare la capacità di discernimento del minore, casi in cui il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, casi in cui il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva.
Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha chiaramente illustrato le ragioni della decisione assunta sul mancato ascolto diretto del bambino nel corso dell'intero processo, con una motivazione chiara, non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Con riferimento alla mancata nomina di un curatore speciale al minore, la Corte evidenzia l'infondatezza della censura, tenuto conto della qualità di parte sostanziale del minore coinvolto nei giudizi relativi al loro affidamento, la cui tutela si realizza mediante la previsione dell’ascolto, in presenza dei presupposti di legge.
Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi tra i genitori ed il fanciullo, tale da rendere necessaria la nomina del curatore speciale, tale situazione deve essere valutata in concreto.
Anche il terzo motivo è ritenuto inammissibile, avendo il ricorrente censurato solo uno dei due documenti sui quali il Decreto impugnato ha fondato i propri argomenti. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
editor: Fossati Cesare
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