Separazione. La valutazione della riconciliazione è rimessa all'apprezzamento del giudice - Tribunale di Cagliari, sent. 5 dicembre 2024 n. 2571
Martedì, 17 Dicembre 2024
Giurisprudenza
| Merito
| Separazione dei coniugi
Sezione Ondif di Cagliari
La riconciliazione non può consistere nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza.
La valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice, del comportamento non equivoco e incompatibile con lo stato di separazione delle parti implica un'indagine di fatto "da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
A norma dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione possono cessare senza che sia necessario l'intervento del giudice ove i coniugi rendano espressa dichiarazione in tal senso ovvero quando tengano un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Nel momento in cui le parti non rendono alcuna dichiarazione (come nel caso di specie) si tratta, quindi, di accertare se, dopo l'omologa della separazione consensuale, le stesse abbiano tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione.
Di tale comportamento spetta all'attore fornire la prova in modo pieno e incontrovertibile, dimostrando l'avvenuto ripristino della stabile convivenza e l'avvenuta ricostituzione del vincolo matrimoniale nella sua essenza materiale e spirituale.
Separazione – Riconciliazione – Onere della prova – Rif. Leg. art. 157 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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