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Assegno divorzile con finalità assistenziale alla moglie che in costanza di matrimonio ha subito le imposizioni del marito maltrattante. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2024, n. 32354

Cass. Sez. I, Est. Reggiani, ord. 13.12.24 n.32354 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge meglio dotato nel patrimonio abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare inteso in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in tali casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438  c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge.

Conf. Cass., Sez. I, Ordinanza n. 19341 del 7 luglio 2023

Rif. Leg. Art 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

 

Assegno divorzile: finalità assistenziale e perequativo – compensativa - Presupposti 

 

Nanti la Suprema Corte viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva respinto la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente ritenendo che il riferimento alle violenze subite durante il matrimonio, che avevano determinato l'addebito della separazione al marito, non fosse di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di riconoscimento dell'assegno divorzile, non avendo questo una funzione risarcitoria o punitiva, ma solo assistenziale e perequativo-compensativa.

La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza in ordine ai presupposti dell’assegno divorzile, ribadendo la necessità per il giudice del merito di effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, giustificandosi così il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale, senza peraltro che si introduca il parametro, ormai superato, del tenore di vita endoconiugale; in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza meramente assistenziale, sussistente solo qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa altrimenti procurarseli per ragioni oggettive (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha esaminato le consistenze patrimoniali e reddituali delle parti senza alcuna valutazione in ordine alla sussistenza o meno di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi al momento del divorzio, escludendo, comunque, un contributo rilevante della donna alla formazione del patrimonio comune e omettendo di considerare il fatto, acquisito al processo, che il marito dal tempo della separazione era stato l'unico a godere della casa familiare.

La decisione della Corte di merito è viziata per non aver ricondotto alle scelte di vita familiare la situazione economica della donna al momento del divorzio.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità.

editor: Fossati Cesare