Configurabilità del reato di pornografia minorile ed irrilevanza del consenso della vittima - Cass. Pen., Sez. III, sent. 13 dicembre 2024 n. 45806

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13 dicembre 2024 n. 45806 – Pres. Aceto, Cons. Rel. Noviello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.

Le considerazioni dei giudici hanno valorizzato la giovane età e la fragilità e influenzabilità della bambina, contrapposta all'inganno perpetrato dall'uomo, adulto, che aveva invece riferito di avere solo 17 anni, evidenziando l'abuso e la strumentalizzazione della minore, tali da utilizzarla inducendo la medesima, in assenza quindi di qualsiasi libero consenso, a fornire le foto nude richieste.
Esclusa la pornografia domestica.

Diritto penale – Pornografia minorile – Assenza del libero consenso - Pornografia domestica - Rif. Leg. artt. 133 e 609-ter cod. pen.; art. 191 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria