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Addebito della separazione. Il "peso probatorio" delle testimonianze spetta al giudice di merito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2024 n. 32349

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 dicembre 2024 n. 32349 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato.
Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.


Separazione – Addebito – Tenore di vita – Peso probatorio - Rif. Leg. articoli 143, 144, 146, 156 e 337-ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria