Non reclamabili i provvedimenti de postestate pronunciati nel procedimento di separazione ante riforma. Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31588
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I provvedimenti cd. de potestate adottati dal Tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, non sono sono reclamabili, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori), ma non definitivi in quanto privi di attitudine al giudicato, seppur rebus sic stantibus, ovvero dotati di efficacia provvisoria endoprocedimentale, privi di autonomia propria, in quanto introdotti nel corso del giudizio e destinati ad esaurire i propri effetti in conseguenza di un provvedimento modificativo successivo o con la definizione del merito.
Conf. Cass. S.U. 22423/23
Rif. Leg. Art 473-bis 24 c.p.c.; Artt. 330, 333, 337-ter c.c.; Art. 35 D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 135
Provvedimenti de potestate – Temporaneità – Reclamabilità
Viene oggi impugnato nanti la Suprema Corte il Decreto della Corte d’Appello di Napoli che ha rigettato, ritenendoli inammissibili alla luce della Sentenza delle S.U. 22423/2023, i reclami riuniti di due provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Napoli in ordine alla sospensione dalla responsabilità genitoriale nei confronti della ricorrente.
Indiscussa l’appartenenza della decisione impugnata ad un procedimento di merito introdotto ante 28 febbraio 2023, di cui costituisce uno sviluppo decisorio, ma provvisorio endoprocedimentale, la Suprema Corte rileva che il precitato principio di diritto delle S.U. non è stato oggetto di critica specifica attraverso l'unico motivo di ricorso fondato esclusivamente sull'asserita applicabilità alla fattispecie delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 in ordine alla reclamabilità dei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale.
La Corte d'Appello alla stregua delle S.U ha escluso che il sub-procedimento in oggetto sia dotato di propria autonomia - per essere stato promosso nel corso del giudizio di separazione coniugale - costituendo questa la ratio principale del provvedimento impugnato, non percepita dalla ricorrente.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la compensazione delle spese di lite in considerazione delle difficoltà interpretative delle norme transitorie.
editor: Fossati Cesare
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