Ai fini della dichiarazione di adottabilità la condizione di abbandono morale e materiale deve essere valutata nell’attualità. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 dicembre 2024, n. 31704
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In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto da parte dei genitori. Il giudizio di bilanciamento che il Giudice deve effettuare non può che tenere in massima considerazione il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, conseguendo da ciò la residualità dell'adozione del minore cui solo si può fare ricorso allorquando la situazione di carenza di cure materiali e morali sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore, a motivo della ostinata inidoneità del genitore ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità.
Rif. Leg. Artt. 1, 8, 10, 15 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Diritto di difesa – Stato di abbandono del minore – Valutazione della Capacità genitoriali.
La Suprema Corte accoglie così il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva confermato la dichiarazione di adottabilità del minore pronunciata dal Tribunale per i Minorenni.
Nel giudizio di secondo grado, svoltosi, questa volta, con la partecipazione della ricorrente, assistita da difesa tecnica, è stata espletata attività istruttoria, ovvero l'audizione della stessa e lo svolgimento della CTU, all'esito della quale, tuttavia, la Corte d'Appello ha svolto una valutazione d'inidoneità in difetto del requisito dell'attualità, senza alcun riguardo alla condizione sopravvenuta di stabilità personale, familiare ed economica della ricorrente.
Visto il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 6137 del 26.03.2015).
La valutazione del giudice, nel caso di specie, ha dato origine ad un provvedimento radicalmente viziato.
Assorbiti i rimanenti motivi, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione anche ai fini della liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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