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La scuola è tenuta al risarcimento del danno per non aver assegnato ore di sostegno aggiuntive in favore del minore autistico. T.A.R. Napoli, sent. 13 novembre 2024

Venerdì, 13 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Scuola | Merito
TAR Napoli, sentenza 13.11.24, n. 6188 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che, ai sensi dell’art. art. 30 c.p.a., il privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo può limitarsi ad allegare l'errore compiuto dalla Pubblica Amministrazione e l’illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza, e ritenuto che l’Amministrazione non possa opporre l’incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, provocando, la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità dello stesso nonché alla famiglia, va condannata al risarcimento dei danni la Pubblica Amministrazione che abbia illegittimamente privato della totalità del sostegno scolastico il minore affetto da disturbi dello spettro autistico.

Conf. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024

Rif. Leg.: Art. 2059 c.c.; Art. 30 c.p.a.

Sostegno scolastico – Minore autistico – Danno ingiusto – Azione risarcitoria -  Liquidazione del danno

Nella fattispecie, i genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico impugnano i provvedimenti con i quali l'Istituto scolastico, nonostante i significativi deficit neurologici e cognitivi del figlio, aveva disposto l'affiancamento di un insegnante di sostegno per sole diciotto ore alla settimana su un monte ore di trenta; i ricorrenti chiedevano l’integrazione delle ore di sostegno oltre al risarcimento del danno.

Dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento al primo profilo, il T.A.R. della Campania accoglie la domanda risarcitoria, ravvisando la colpa dell’Amministrazione nel patente contrasto degli impugnati provvedimenti con l’evidente necessità di integrale sostegno scolastico, certificata e documentata dai verbali di accertamento dell’handicap grave attestanti altresì il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

In punto quantificazione del danno, il Collegio ritiene di non poter concordare con la quantificazione proposta dai ricorrenti, atteso che pur essendo nel caso di specie certo il dies a quo di produzione del lamentato pregiudizio, viceversa non è certo il dies ad quem, dipendendo tale carenza dalla mancata produzione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di assegnazione delle ore aggiuntive, nonché dal non avere i ricorrenti circostanziato la data dell’avvenuta integrazione.

Il Collegio riconosce ai ricorrenti un minore importo rispetto a quello preteso a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. sub specie di danno esistenziale sofferto dal minore, potendo il residuo di risarcimento del danno, rapportato all’ulteriore periodo di protrazione della illegittima privazione dell’integralità del sostegno, essere quantificato dall’Istituto scolastico resistente, in contraddittorio con i ricorrenti.

editor: Fossati Cesare