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Natura e funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne di Valeria Cianciolo

L’interesse, ravvisabile congiuntamente nell’adottante e nell’adottando, alla solidarietà affettiva e alla preservazione di una vita comune esige di essere riconosciuta nella propria identità e dignità dall’ordinamento. L’egoistico interesse di natura tipicamente patrimoniale sotteso all’originaria funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne è stato ormai superato e piegato all’idea della rilevanza di superiori principi morali e solidaristici. La giurisprudenza ha altresì, smorzato il rigore testuale del codice civile con riferimento al richiesto divario d’età tra adottante e adottato.
Sembra tutto chiaro. Ma in realtà, quando si analizza meglio la natura e la funzione dell’istituto per come è disciplinato, nell’attuale assetto ordinamentale, occorre considerare altri profili: da un lato, l’aspirazione dell’adottando a veder stabilito giuridicamente il rapporto con l’adottante (profilo questo che comporta anche delle conseguenze sotto il profilo successorio, da valutare, ma non nel caso in esame, perché è un elemento che non emerge nell’ordinanza), dall’altro, l’esigenza di tutela di una particolare situazione di fragilità dell’adottando che nella fattispecie, era una persona ultranovantenne.
La Suprema Corte ritorna così a parlare dell’adozione del maggiorenne (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29684 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Iofrida). 
Valeria Cianciolo

L'ordinanza è rinvenibile al seguente link:https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17519716/adozione-del-maggiorenne-e-posposizione-del-cognome-cass-civ.html