La revoca del mantenimento decorre dalla domanda. Corte d’Appello di Torino, sent. 6 dicembre 2024
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La decorrenza della revoca al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autonomo deve stabilirsi nel mese successivo a quello di proposizione della domanda, a nulla valendo la circostanza che la revoca fosse stata disposta in via provvisoria con ordinanza presidenziale.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c. – 342 cpc
Figli maggiorenni – Mantenimento – revoca - decorrenza
Nel caso di specie era pacifico che il figlio avesse iniziato a lavorare prima della domanda di revoca del contributo al suo mantenimento avanzata in giudizio. L’appellante chiedeva che la decorrenza retroagisse alla data di percezione del primo stipendio, mentre l’appellato dall’ordinanza presidenziale che aveva disposto la revoca.
La Corte non accoglie né l’una né l’altra soluzione e sancisce la decorrenza dalla domanda, richiamandosi al precedente di Cassazione civ. sez. I, 26.04.23 n.10974.
editor: Fossati Cesare
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