Applicando i già noti principi stabiliti dalle Sezioni Unite della S. C. con la sentenza n. 18278/2018, secondo la quale all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, laddove la moglie rinunzi, in piena età lavorativa, all'incarico svolto presso il Ministero dell'Economia del proprio Paese di provenienza (Turkmenistan) e tale scelta, condivisa da entrambi i coniugi, viene adottata dalla donna per seguire il marito e per dedicarsi al nucleo familiare formato con quest'ultimo, il quale veniva altresì avvantaggiato dalle conoscenze linguistiche, possedute dell'ex coniuge, nella propria attività lavorativa, grazie alla quale accumulava nel tempo somme di tutto rilievo, deve riconoscersi un assegno divorzile.
Divorzio - Assegno divorzile - Misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile – Riparto dell'onere probatorio - Rif. Leg. artt. 5 comma 4 e 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 2033 cod. civ.