Vale come prova dei maltrattamenti subiti dai bambini la visione da parte del giudice di una videocassetta - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 dicembre 2024 n. 44796
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio.
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minorenne affidato, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Abuso dei mezzi di correzione - Maltrattamenti – Dolo generico - Diritto al contraddittorio nella formazione della prova – Rif. Leg. artt. 61, comma 1 nn. 9 e 11 -quinquies e 572 cod. pen
editor: Cianciolo Valeria
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