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Il trasferimento fiduciario è inidoneo ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo/compensativa - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 dicembre 2024 n. 31333

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 dicembre 2024 n. 31333 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Garri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trasferimento fiduciario è inidoneo ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo/compensativa. Infatti, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il Trust fiduciario non comporta un reale arricchimento della stessa tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il Trust a semplice richiesta di quest'ultimo che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia.


Assegno divorzile - Trasferimento fiduciario – Patto fiduciario – Rif. Leg. art. 5 comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115 e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria