Stalking. Natura dell’ammonimento del questore - T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, sent. 10 giugno 2024 n. 439
Lunedì, 9 Dicembre 2024
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Diritto penale della famiglia
| Merito
Sezione Ondif di Perugia
Il provvedimento questorile è una misura di prevenzione finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali, ed ha natura tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Proprio la natura cautelare del provvedimento presuppone non già l'acquisizione della certezza della prova richiesta dalla condanna penalistica, bensì "la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima; la valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell'accertamento rimessi al giudice penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.
Stalking – Natura dell’ammonimento del questore – Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.; art. 8 del D. L. 23 febbraio 2009 n. 11; Legge 7 agosto 1990 n. 241
editor: Cianciolo Valeria
|
Lunedì, 8 Giugno 2026
Non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della procedibilità a querela della ... |
|
Giovedì, 4 Giugno 2026
La nozione di “convivenza” rilevante ai fini della configurabilità del delitto di ... |
|
Mercoledì, 3 Giugno 2026
Sottrazione di minore: qual è la condotta idonea ad integrare il reato? ... |
|
Mercoledì, 3 Giugno 2026
Violenza sessuale e errore sull’esistenza del consenso della persona offesa - Cass. ... |



