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Violenza di genere, divieto di avvicinamento e obbligatorietà dei dispositivi di controllo elettronici di Valeria Cianciolo

L'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (così come la misura dell'allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.

E’ questo il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 25 novembre 2024 n. 42892 e rinvenibile al seguente link: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17519742/violenza-divieto-di-avvicinamento-e-obbligatorieta-dei-dispo.html

L'ordinanza impugnata è stata ritenuta illegittima in quanto ha omesso di indicare i luoghi frequentati dalla persona offesa, la distanza da mantenere da quest'ultima ed ha omesso di disporre le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen..
In allegato una breve nota a commento.