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Diritto di abitazione al coniuge superstite e rinuncia all’eredità - Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sent. 23 gennaio 2024 n. 300

Venerdì, 6 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Bologna
Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sentenza 23 gennaio 2024 n. 300 - Presidente Rel. Montanari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con l'apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto dall'art. 540, comma secondo, c.c., non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori; e, ancora, che il valore dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili chela corredano di cui all'art. 540, 2 comma, c.c. deve essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, che spetta in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c..
Ne scaturisce come logica conseguenza che anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare "ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione.


Nel caso di specie, la volontà espressa dal de cuius di limitare a cinque anni il godimento dell'abitazione da parte "della compagna" è risultata superata dai diritti a quest'ultima spettanti in virtù del matrimonio intervenuto, successivamente alla redazione del testamento. Inoltre, la rinuncia all'azione di riduzione espressa davanti al Notaio non ha privato la donna del legato derivantele ex lege dall'art. 540, 2 comma c.c., ed acquisito per la sola qualità di coniuge, senza alcuna necessità di agire in riduzione.

Successioni – Diritto di abitazione al coniuge superstite - Rinuncia all’eredità – Rif. Leg. artt. 540, 581, 582 e 1022 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria