PMA: revocabile il consenso del padre non adeguatamente informato. Tribunale di Siena, Ord. 27 giugno 2024
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In riferimento alla possibilità per la "madre" di procedere all'impianto dell'embrione o degli embrioni anche in una situazione in cui, per il decorso del tempo, sia venuto meno l'originario progetto di coppia e sia mutata la volontà dell'uomo di divenire padre, è ragionevole il bilanciamento fra confliggenti interessi, come operato dal legislatore con la previsione di irrevocabilità del consenso maschile dopo la fecondazione dell'embrione, ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 6 della Legge n. 40 del 2004. Tuttavia, affinché il consenso prestato dall'uomo sia irrevocabile, occorre che l'originaria volontà dello stesso alla procedura di PMA e, nella specie, alla fecondazione dell'ovulo, sia stata manifestata per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi di legge, le quali, oltre a prevedere la possibilità di crioconservazione degli embrioni e di revoca del consenso solo fino al momento della fecondazione, stabiliscono che le informazioni che il medico è tenuto a fornire devono necessariamente investire tutte le conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso.
Rif. Leg. Art. 6 Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Ricorso alle tecniche di PMA – Consenso informato – Irrevocabilità del consenso – Periculum in mora – Fumus boni iuris
Il Tribunale di Siena rigetta, non sussistendone i presupposti, la richiesta di provvedimento d’urgenza per consentire l’impianto mediante PMA, in favore della ricorrente, degli embrioni prodotti dalla fecondazione dei gameti delle parti, quali genitori, avvenuta in tempo antecedente alla fine della relazione coniugale.
Precisati i fondamenti e i presupposti per la pronuncia del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e ricostruita la vicenda fattuale oggetto del giudizio, il Tribunale non ravvisa nella fattispecie ragioni di urgenza tali da giustificare il ricorso al presente procedimento.
Dalle circostante dedotte da parte ricorrente, non si ritiene possa desumersi la sussistenza di periculum atteso che l'età matura della ricorrente e le conseguenti minori chances dell'impianto sono riconducibili ad una scelta della madre, la quale ha avanzato la prima richiesta di trasferimento embrionale in utero a distanza di otto anni dalla fecondazione degli embrioni mediante PMA.
Non si ravvisa nemmeno l’ulteriore presupposto del fumus boni iuris, in quanto affinché il consenso maschile all'impianto degli embrioni fecondati a seguito di PMA sia irrevocabile occorre la sua valida ed informata espressione, quale condizione necessaria per garantire una tutela ragionevole della libertà di autodeterminazione rispetto alla genitorialità anche dell'uomo. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzione sull’art. 6 della Legge 40/2004.
Nella fattispecie, il consenso informato sottoscritto dalla ricorrente e dal resistente non pare contenere informazioni adeguate sulle conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso, con particolare riguardo alla possibilità che tra fecondazione e impianto si verifichi un significativo iato temporale, come di fatto poi avvenuto, o l’eventualità che l’impianto avvenga quando, nelle more, sono venute meno le iniziali condizioni di accesso alla PMA.
Il ricorso pertanto va respinto.
editor: Fossati Cesare
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