Separazione coniugale: l’assegno di mantenimento va rapportato al precedente tenore di vita. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 26 novembre 2024, n. 30502
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separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare ed essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi
Cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 3974 del 19.03.2002
Rif. Leg. Art. 156 c.c.
Assegno di mantenimento – Obbligazioni alimentari – Tenore di vita
Nanti la Suprema Corte viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, all’esito di un'indagine comparativa sulle capacità economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata, la quale, dichiarata la separazione delle parti e respinte le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte, disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere un cospicuo assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della moglie.
Preliminarmente, a fronte della eccezione della controricorrente, viene affermato il principio di diritto affermato nella Sentenza n. 12946 del 13 maggio 2024 delle Sezioni Unite Civili, le quali hanno precisato che i giudizi ed i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 R.D. n. 12 del 1941.
La Suprema Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato.
Nella fattispecie, l'iter logico osservato dal giudice del merito è ritenuto pienamente condivisibile, avendo la Corte d'Appello svolto un'accurata indagine comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti ed essendosi uniformata al consolidato orientamento secondo il quale, nel contesto del principio espresso nell'art. 116 c.p.c., il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, con giudizio insindacabile in sede di legittimità (Cfr. Cass. civ. sez. II, 08.05.2017, n. 11176).
La determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento è pertanto fondato sulla constatazione della forte disparità economica tra le parti e della insufficiente condizione reddituale della moglie, secondo i principi ermeneutici relativi all'art. 156 c.c., come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
editor: Fossati Cesare
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