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L’ascolto del minore è incompatibile con la natura del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. Corte d’Appello di Milano, Ord. 6 dicembre 2024

Venerdì, 6 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Minori | Merito
C.d.A. Milano, Est. Arceri, ord. 6.12.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’audizione del minore è adempimento esorbitante dal limitatissimo ambito di cognizione rimesso alla Corte d’Appello in fase di reclamo - fase destinata ad esaurirsi in tempi rapidi, anche per esigenze di non sovrapposizione del provvedimento del giudice del gravame con l’eventuale procedimento di revisione del provvedimento reclamato ex art. 473 bis.23 c.p.c. - che deve essere  necessariamente circoscritto all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole argomentazioni già portate all’attenzione del Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, e ciò a maggior ragione nel caso in cui elementi informativi sullo condizione del minore e sull’impatto dei provvedimenti già assunti siano rinvenibili negli atti del Curatore Speciale.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis. 21, 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24, 473-bis.28 c.p.c.

Ascolto del minore – Ambito di cognizione del Giudice del reclamo - Adempimenti istruttori – Termini a difesa

 

Nanti la Corte d’Appello di Milano viene reclamato il provvedimento del Tribunale il quale, in considerazione del vissuto del minore, aveva ritenuto che non fosse opportuno disporre la sua audizione in quanto in contrasto con il suo interesse e in quanto manifestamente superfluo.

La reclamante ha censurato il mancato ascolto del minore da parte del Giudice di primo grado deducendo la necessità della considerazione delle opinioni e della volontà del minore, tredicenne e pienamente capace di discernimento (già stato ascoltato nel 2021 quando ne aveva solo dieci) che aveva manifestato la volontà di tornare a vivere con la madre.

Preliminarmente, la Corte d’Appello rileva l’infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa di parte reclamante in relazione al disposto dell’art. 473-bis.28 c.p.c., non applicandosi tale norma ai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 473-bis.22 c.p.c., né risultando necessario assegnare i termini a difesa nel caso in cui il Giudice ritenga la causa matura per la decisione e fissi apposita udienza per la discussione orale della causa.

In punto mancato ascolto del minore, la Corte delimita l’ambito di cognizione rimesso al Giudice dell’appello in fase di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., ritenendo di non accogliere i rilievi svolti dalla reclamante in quanto imporrebbero al giudice di secondo grado adempimenti e possibili sviluppi istruttori incompatibili con la struttura del procedimento in esame: l’ascolto del minore, nella fattispecie, esorbiterebbe dall’ambito di cognizione rimesso alla Corte di merito, circoscritto ad un vaglio sommario ed immediato del provvedimento impugnato al fine di rilevarne eventuali contraddizioni o evidenti e vistosi travisamenti del materiale probatorio in atti.

La Corte rimanda al Giudice di primo grado anche ogni valutazione in ordine agli aspetti economici del mantenimento.

editor: Fossati Cesare