L’acquisto e la consegna di doni per i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto al 41bis - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 29 novembre 2024, n. 43849
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Anche la consegna di un giocattolo o di un dolciume è funzionale al miglioramento delle relazioni del detenuto con il familiare minorenne, costituendo ciò la dimostrazione del persistere di un sentimento di affettività e vicinanza; il poter effettuare tale consegna direttamente, durante il colloquio, aumenta tale potere dimostrativo, instaurando, nel momento della consegna, una più stretta relazione interpersonale, e rendendo più significativo l'incontro tra il detenuto e il minore. Pertanto, anche l'acquisto e la consegna di doni per i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto ristretto al regime penitenziario differenziato, in quanto esercizio del suo diritto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. La consegna diretta di tali beni al minore infradodicenne, durante il colloquio, costituisce una speciale estrinsecazione di tale diritto perché, migliorando e rendendo più partecipati i rapporti con il genitore o l'avo detenuto, salvaguarda altresì il diritto del minore ad una sana crescita psicoaffettiva.
Diritto penale della famiglia - Diritti della persona - Acquisto e la consegna di doni per i familiari - Carcere e sistema penitenziario; Rif. Leg. Art. 41-bis Ord. pen.
editor: Ferrandi Francesca
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