Sulla rilevanza degli atti sessuali commessi per via telematica - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02 dicembre 2024, n. 43880
Atto sessuale è qualunque atto oggettivamente idoneo a soddisfare la libido del soggetto attivo, indipendentemente dalla finalità perseguita da quest'ultimo, che può anche esulare dalla sfera strettamente sessuale, come può avvenire laddove l'atto venga compiuto allo scopo di umiliare la persona offesa o di assoggettarla ai voleri dell'agente. In altri termini, è atto sessuale qualunque atto cui è riconnessa valenza erotica, secondo l'id quod plerumque accidit e conformemente al significato che all'atto è ordinariamente attribuito. Con riferimento agli atti sessuali a distanza, il reato di cui all'art. 609-quater, c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. Pertanto, gli atti sessuali, anche se commessi per via telematica, sono sempre legati ad un quid pluris coinvolgente la sfera della sessualità, come ad esempio il compimento di atti di autoerotismo da parte del minore o dell'autore della condotta che con il primo interagisca e che ne richieda il compimento.
Violenza sessuale – Minori - Atto sessuale per via telematica – Atto sessuale – Rilevanza e nozione; Rif. Leg. Artt. 609-bis e 609-quater c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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