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La reversibilità è diritto proprio del coniuge superstite che lo esercita nel momento in cui se ne verificano le condizioni - Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 25 novembre 2024, n. 30315

Mercoledì, 4 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona | Successioni
Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 25 novembre 2024, n. 30315; Pres. Berrino, Rel. Cons. Garri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La disposizione che disciplina la misura del diritto alla reversibilità, ossia l'art. 7 della legge n. 6 del 1981, ha quale riferimento non solo la prestazione già in godimento da parte del defunto ma anche a quella che sarebbe spettata al medesimo. Con tale espressione deve intendersi perciò anche quel trattamento del quale l'assicurato avesse maturato i requisiti al momento del decesso pur non avendo presentato la relativa domanda.


Successioni – Pensione di reversibilità - Diritti della persona – Diritti del coniuge superstite; Rif. Leg. Art. 7 legge n. 6 del 1981

editor: Ferrandi Francesca