inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

In difetto di prova del sacrificio delle aspettative professionali, l’assegno di divorzio può avere solo finalità assistenziale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2024, n. 30726

Mercoledì, 4 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Es. Caizzo, Ord., 29.11.24, n. 30726 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo reso, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi fondamento nelle scelte effettuate in costanza di matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali la cui prova in giudizio spetta al richiedente;  l'assegno divorzile, che va quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, sesto comma, prima parte, della L. n. 898/1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve pertanto assicurare all'ex coniuge richiedente, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito alla famiglia, mediante una valutazione complessiva dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.

Cfr. Cass. n. 9144/23; Cass., n. 4215/21; Cass. SU, n. 18287/18.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile: finalità assistenziale, perequativa / compensativa – Valutazione del giudice del merito –  Prova

Ancora una volta la Suprema Corte enuncia i criteri orientativi per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del coniuge debole, e, in virtù dei principi dalla stessa espressi, ritiene incensurabile la pronuncia della Corte d'Appello rilevando, nella fattispecie, come unico parametro, quello assistenziale.

Di fatto, nella presente sede, la ricorrente tende, attraverso un riesame dei fatti, a ribaltare l'apprezzamento della Corte territoriale riguardo all'applicazione del solo criterio assistenziale e all'adeguatezza della somma liquidata nell'ambito del criterio così applicato, doglianza questa inammissibile anche sotto il profilo delle asserite violazioni delle norme sull'onere della prova e sui mezzi di prova: in relazione agli artt. 2727  e 2729  c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, non potendo, il ricorso per cassazione, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente (Cass., n. 32505/2023).

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, tendente al riesame dei fatti inerenti al profilo compensativo dell'assegno divorzile e presupponendo, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, rimanendo irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta (Cass., n. 27945/23 ; n. 2144/23).

Il ricorso pertanto viene respinto.

editor: Fossati Cesare