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Assegno divorzile: il principio di autoresponsabilità va applicato con riferimento all’intera vita coniugale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 novembre 2024, n. 30602

Mercoledì, 4 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28.11.24, n. 30602 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzileFinalità assistenziale – perequativa – compensativa – Principio di autoresponsabilitàConvivenza more uxorio

Sostiene la Suprema Corte che, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, la Corte d’appello abbia statuito in maniera conforme ai principi di diritto affermati a partire dall’arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Sez.Un. n. 11.7.2018 n. 18287), in cui si è affermato che il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, sesto comma, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii. i quali costituiscono il parametro di riferimento della valutazione relativa all’ an debeatur  e di quella relativa al quantum debeatur, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell’avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.

L’autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, senza prescindere da quanto avvenuto prima.

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).

editor: Fossati Cesare