Assegno divorzile: il principio di autoresponsabilità va applicato con riferimento all’intera vita coniugale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 novembre 2024, n. 30602
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L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità assistenziale – perequativa – compensativa – Principio di autoresponsabilità – Convivenza more uxorio
Sostiene la Suprema Corte che, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, la Corte d’appello abbia statuito in maniera conforme ai principi di diritto affermati a partire dall’arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Sez.Un. n. 11.7.2018 n. 18287), in cui si è affermato che il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, sesto comma, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii. i quali costituiscono il parametro di riferimento della valutazione relativa all’ an debeatur e di quella relativa al quantum debeatur, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell’avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
L’autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, senza prescindere da quanto avvenuto prima.
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).
editor: Fossati Cesare
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