Maltrattamenti. Il giudice deve tenere conto del percepito pericolo da parte della polizia giudiziaria - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3 dicembre 2024 n. 44099

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 3 dicembre 2024 n. 44099 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Costantini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di convalida dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen..
Anche per quel che concerne la convalida dell'allontanamento dalla casa familiare vige il principio a mente del quale il vaglio è limitato alla sussistenza del "fumus commissi delicti" secondo una verifica "ex ante" tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento e non anche degli elementi non conosciuti o non conoscibili, emersi solo successivamente all’adozione dell’atto precautelare.

Diritto penale – Maltrattamenti - Allontanamento urgente dalla casa familiare - Divieto di avvicinarsi ai luoghi solitamente frequentati dalla persona offesa – Fumus commissi delicti - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 282-bis, comma 6, 384-bis, comma 4, e 385 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria