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L’avvocato autore di un esposto a carico dei propri colleghi ha diritto di accesso al fascicolo disciplinare - TAR Sicilia – Catania, Sez. V, sentenza 28 ottobre 2024 n. 3505

Martedì, 3 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Merito | Avvocato Sezione Ondif di Catania
TAR Sicilia – Catania, Sez. V, sentenza 28 ottobre 2024 n. 3505 – Pres. Barone, Ref. Est. Rizzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’avvocato autore di un esposto a carico dei propri colleghi ha diritto di prendere visione degli atti contenuti nei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari avviati a carico degli stessi. In questi casi, infatti, il professionista non solo riveste la posizione differenziata di autore dell’esposto che ha dato avvio al predetto procedimento disciplinare, ma può anche necessitare della suddetta documentazione per autonome esigenze difensive.
Ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. 241/1990, infatti, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
Ne deriva che, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili.
Il diritto alla riservatezza, individuato dall'art. art. 24, comma 6 lett.d) della Legge 7 agosto 1990 n. 241 quale limite "eventuale" all'accesso, trova in ogni caso un "controlimite" nelle ipotesi di cui al comma 7 (cd. accesso difensivo), in cui l'accesso deve essere sempre consentito, con il limite della stretta necessità per il solo caso di dati cd. sensibili o sensibilissimi.

Nel caso in esame, l'avvocato aveva impugnato i provvedimenti con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) aveva rigettato l’istanza di accesso al fascicolo disciplinare avviato a carico dei controinteressati, nella loro qualità di ex componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a seguito di sua segnalazione. Secondo il ricorrente i provvedimenti erano illegittimi, perché emessi in violazione delle norme in tema di accesso agli atti, sussistenti nel caso di specie. L’istanza era stata, infatti, motivata dal ricorrente sia in relazione alla propria qualità di segnalante nel procedimento disciplinare ai cui atti intendeva accedere, sia in relazione ad esigenze difensive connesse alla tutela dei propri interessi giuridici.

Avvocato – Deontologia - Accesso agli atti - Diniego opposto dal CDD - Esigenze di privacy - Distinta soggettività tra COA e CDD – Rif. Leg. artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

editor: Cianciolo Valeria