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Alunni con handicap. Possibile la permanenza nella scuola dell'infanzia per un ulteriore anno scolastico - TAR Lombardia – Brescia, Sez. 2, sentenza 16 ottobre 2024 n. 815

Martedì, 3 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Merito | Diritti della persona | Minori | Scuola Sezione Ondif di Brescia
TAR Lombardia – Brescia, Sez. 2, sentenza 16 ottobre 2024 n. 815 – Pres. Pedron, Ref. Est. Cappelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.
Tale limite di permanenza, non previsto dalla legge, non preclude che eccezionalmente, stante la straordinarietà e la specificità dell'intervento in questione, sia consentita la permanenza nella scuola dell'infanzia per un ulteriore anno scolastico, allorché il Dirigente scolastico su istanza dei genitori, previo parere degli insegnanti ed esame della documentazione medica, valuti che l'ingresso prematuro alla scuola primaria possa finanche cagionare un pregiudizio irreparabile alla salute del minore.


Diritto alla scuola – Bilanciamento degli interessi fra il diritto all’istruzione e alla salute – Alunni affetti da handicap - Minori - Trattenimento presso la scuola dell'infanzia - Inderogabilità dell'obbligo scolastico - Rif. Leg. artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione;  artt. 3, 21 e 21-septies L. 7 agosto 1990 n. 241; articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28 marzo 2003, n. 53; artt. 12, 13 e 14 L. 5 febbraio 1992 n. 10.

editor: Cianciolo Valeria