La misura del braccialetto elettronico non impedisce all'indagato di riprendere le condotte vessatorie - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 dicembre 2024 n. 43885
Martedì, 3 Dicembre 2024
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Il giudice cautelare che postuli l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ha l'onere di formulare il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto. Il hiudice ha ravvisato l'impossibilità di concludere che le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie, potessero essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale.
Con specifico riferimento al motivo relativo alla omessa valutazione di applicazione della misura di controllo elettronico di cui all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., il giudice ha anche motivato specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari, pur se connotati dall'adozione del braccialetto, ritenendo che la misura del braccialetto elettronico non impedisca all'indagato di riprendere le condotte vessatorie anche senza violare gli arresti domiciliari, contattando via web o telefono la persona offesa, come già accaduto e contestato nei capi di imputazione provvisoria.
Violenza - Prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" - Mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare - Istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - Rigetto per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto - Motivazione sull'inidoneità della misura auto custodiale anche se rafforzata dall'applicazione del braccialetto elettronico - Necessità - Esclusione – Ragioni – Rif. Leg. artt. 609-bis e 612- bis cod. pen.; artt. 275, comma 3 bis, e 285 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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