Il contenuto illogico e ricco di errori grammaticali prova l’incapacità del testatore al momento della redazione. Corte d’Appello di Milano, sent. 17 ottobre 2024
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Con riguardo al tema dell'annullamento del testamento ex art. 591 c.c., l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene, provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo
Conf. Cass. 19.2.2018 n. 3934
Rif. Leg. Art. 591 c.c.
Testamento olografo – Requisiti - Capacità di intendere e volere – Prova
Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano, a seguito della impugnazione da parte della nipote della de cuius, ha annullato il testamento di una anziana signora, ritenendo che al momento della redazione della scheda testamentaria la predetta si trovasse in uno stato di incapacità naturale, nulla ostando la valutazione delle condizioni mediche oggetto di analisi peritale.
Il Tribunale, senza invertire l’onere della prova, ha correttamente valorizzato il fatto che la de cuius, nonostante fosse una persona colta, avesse redatto un testamento illogico e ricco di errori grammaticali, non sapesse più distinguere un testamento da una procura, avesse scelto un foglio diverso rispetto a quelli usati in precedenza per la redazione del testamento, considerando altresì la distanza della firma dal testo, la stringatezza del medesimo, la totale assenza di punteggiatura e l'assenza di un preambolo.
Conclusivamente, ritiene la Corte che sia stato soddisfatto il rigore probatorio richiesto per annullare un testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c., che postula la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, il soggetto sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, gravando l'onere della prova della mancanza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della capacità d'intendere e di volere sul soggetto che impugna la scheda testamentaria e che, costituendo oggetto di un'eccezione, la circostanza debba essere provata in modo serio e rigoroso (Cfr. Cass. 22.3.1985 n. 2074)
editor: Fossati Cesare
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