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Assegno divorzile. La stabilità della statuizione definitiva deriva dall'autorità di cosa giudicata - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 novembre 2024 n. 30545

Sabato, 30 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 novembre 2024 n. 30545 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La stabilità della statuizione definitiva, assunta con il provvedimento ex art. 9 L. n. 898 del 1970, deriva dall'autorità di cosa giudicata, ad essa attribuita, la quale, anzi, in questa tipologia di provvedimenti è arginata dalla possibile rilevanza di sopravvenienze rispetto alla formazione del giudicato, che siano tale da imporre una nuova regolamentazione delle condizioni di divorzio, trattandosi, appunto, di giudicato rebus sic stantibus.
La legittimità della previsione del giudicato sostanziale si pone quale elemento essenziale e di rilievo per la necessaria tutela dei rapporti giuridici e della loro stabilità.
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, tant'è che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.


Assegno divorzile - Convivenza more uxorio - Revisione dell'assegno - Fatti modificativi delle condizioni economiche - Legittimità della previsione del giudicato sostanziale - Rif. Leg. art. 2909 cod. civ.; artt. 99, 112, 135 e 324 c.p.c.; artt. 5, 9 e 10 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898; artt. 6 e 8 CEDU; artt. 24, 29, 111 e 117 Cost.

editor: Cianciolo Valeria