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Cittadinanza iure sanguinis: non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 Legge 91/1992. Tribunale di Bologna, Ord. 26 novembre 2024

Sabato, 30 Novembre 2024
Giurisprudenza | Diritti della persona | Cittadinanza | Merito
Tribunale di Bologna, Est. Gattuso, Ordinanza 26.11.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull’Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in ragione dei manifesti profili di verosimile incompatibilità con i parametri di cui alle predette disposizioni nella parte in cui l’art. 1 della Legge n. 91/1992 non prevede alcun limite generazionale o temporale oppure il soggiorno sul territorio nazionale del discendente e dei suoi genitori. 

Rif. Leg. Artt. 1, 3, 117 Cost.; Art. 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Cittadinanza – Popolo – Sovranità – Territorio - Obblighi internazionali – Principio di effettività

 

Il Tribunale di Bologna, a fronte della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dai ricorrenti, in proprio o quali rappresentanti legali dei figli minori, nella loro qualità di figli o di nipoti delle tre figlie di una cittadina italiana deceduta in Brasile nel 1976, rileva d’ufficio la sussistenza di seri dubbi in ordine alla compatibilità dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedendo che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” non pone alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, coi i parametri desumibili dagli articoli 1, secondo comma, 3 e 117 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto i dodici ricorrenti risultano privi di qualsiasi legame con l’Italia, fatto salvo il legame di sangue con l’ascendente valorizzato senza limiti dall’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Definita la cittadinanza, come uno status soggettivo che indica l’appartenenza dei cittadini ad una comunità statuale e comporta diritti riconosciuti e garantiti dalla legge, il Tribunale premette alcune considerazione relative alla realtà sociale su cui tale disciplina incide.

Il doppio presupposto della estensione esorbitante della platea dei soggetti interessati al riconoscimento e della mancanza di limiti nell’applicazione del criterio della discendenza, unitamente alla facilità di accesso alle informazioni e alle procedure, pone il problema della compatibilità dell’attuale quadro normativo con la stessa definizione della nozione di “popolo”, che insieme alle nozioni di “territorio” e di “sovranità” concorre a comporre la nozione di “Repubblica”.

L’ordinanza, muovendo dagli articoli 1 e 3 della Costituzione, affronta la questione della compatibilità della disposizione anche in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, per cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (…) nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

A parere del Tribunale un ragionevole punto di equilibrio, diretto ad assicurare l’effettività del legame con l’Italia, può essere individuato nel riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis entro il limite di due generazioni, salva la prova che uno degli ascendenti o la persona interessata abbia vissuto in Italia per almeno due anni.

Viene disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio

editor: Fossati Cesare