Condanna al risarcimento del danno per la madre che trasferisce la residenza della minore senza preventivo accordo con il padre. Tribunale di Como, decreto 25 luglio 2024
Tribunale di Como, decreto 25.07.2024 |
A seguito della modifica della disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale introdotta dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, mentre l'affidamento condiviso, espressione del principio generale della “bigenitorialità”, rappresentando la regola, non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere stabilito solo con provvedimento motivato del Giudice, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al Giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario; in negativo, sulla inidoneità educativa, ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore.
Cfr. Cass. Civ. 24841/2010
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c .c.; Art. 709-ter c.p.c. abr.
Bigenitorialità – Affido condiviso – Esigenze della minore – Interesse della prole – Principio dell’accesso
Il presente giudizio origina dalla richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 709-ter c.p.c., oggi abrogato, nei confronti di una madre che, improvvisamente ed inaspettatamente, comunicava al ricorrente la decisione unilaterale di trasferirsi in altra città, unitamente alla minore che da poco aveva subito altro spostamento di residenza.
Reputa il Tribunale che tale domanda debba essere accolta.
La resistente infatti avrebbe dovuto preventivamente concordare col padre il suo spostamento presso altro comune, visto che ciò avrebbe comportato ulteriori cambiamenti nella vita della bambina a breve distanza di tempo da un precedente trasferimento, quando, dopo l'autorizzazione del Tribunale, la minore era stata allontanata dal suo contesto natio. Tale condotta materna, sicuramente poco rispettosa delle esigenze e della fragilità della bambina e contrastante con l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, viene sanzionato con accoglimento della richiesta risarcitoria, liquidata in pari misura in favore della minore e in favore del padre.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse della prole il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dalla C.T.U. e dalle parti, non ravvisandosi nella fattispecie ragioni ostative e tali da giustificare l’affidamento ad un solo genitore.
Al fine di garantire e tutelare la stabilità emotiva della bambina e il suo diritto a vivere in un contesto familiare sereno e genuino, alla luce del lungo percorso peritale che ha caratterizzato il giudizio dapprima attraverso lo svolgimento della C.T.U. e poi con il successivo monitoraggio dei Servizi Sociali, ritiene il Collegio che occorra disporre il collocamento della minore presso il padre, apparso maggiormente in grado di accogliere e di guidare la bambina nel suo percorso di crescita, attento alle sue fragilità e insicurezze e aperto all'accesso all'altro genitore.
editor: Fossati Cesare
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