Nessuna compensabilità dell'assegno di mantenimento - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 novembre 2024 n. 43180
Venerdì, 29 Novembre 2024
Giurisprudenza
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Con riferimento alla ripetibilità delle somme rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, poi modificati nel corso del giudizio con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, è esclusa la configurabilità di una regola automatica, fatta salva l'ipotesi in cui si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile, in cui le somme sono pienamente ripetibili.
Negli altri casi la prestazione è da ritenersi irripetibile purché si tratti di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Diritto penale della famiglia -Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Ripetibilità delle somme versate al coniuge - Stato di bisogno dei soggetti beneficiari– Rif. Leg. artt. 81, 131-bis, 133 e 570-bis cod. pen.; art. 192 e 603 cod. proc. pen.
Negli altri casi la prestazione è da ritenersi irripetibile purché si tratti di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
editor: Cianciolo Valeria
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