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Avvocati. Valida l’istanza a mezzo pec di differimento di udienza per impedimento del difensore - Cass. Pen., Sez. I, sent. 27 novembre 2024 n. 43223

Venerdì, 29 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Pen., Sez. I, sentenza 27 novembre 2024 n. 43223 – Pres. Rocchi, Cons. Rel. Galati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore.

Nel caso in esame, era stata eccepita la nullità del provvedimento per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di differimento dell'udienza camerale presentata dal difensore di fiducia della condannata per motivi di salute giustificando il diniego del differimento con la mancata autenticazione della firma apposta in calce alla nomina difensiva.

Avvocati - Diritto processuale penale - Violazioni di legge sostanziale e processuale - Vizio di motivazione - Mancata autenticazione della firma apposta in calce alla nomina – Rif. Leg. art. 96 cod. proc. pen.; art. 39 disp.att.c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria