No all’adozione di maggiorenne se finalizzata unicamente al conseguimento della cittadinanza italiana dell’adottando. Corte d’Appello di Milano, sent. 27 novembre 2024
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In considerazione della finalità propria dell’adozione di maggiorenne, ovvero consolidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto, il giudice del merito è tenuto ad un controllo rispondente ad esigenze di ordine pubblicistico e a valutazioni che vanno oltre la mera ricognizione dei requisiti di tipo puramente formale.
Il limite che si impone, per prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscale, di non violare le regole operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di cittadinanza, di immigrazione o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi (pur sensibilmente mutati) dell'istituto. In direzione negativa, potrebbero assumere rilievo fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi.
Conformi Cass n 3462 del 3.2.2022
Rif. Leg. Artt. 291, 296, 297, 312 c.c.
Adozione maggiorenne – Finalità solidaristica – Abusi – Controllo - Valutazione del giudice di merito
Nanti la su intestata Corte d’Appello viene impugnata la sentenza del Tribunale di Milano che decideva di non far luogo all'adozione di un maggiorenne brasiliano da parte della zia materna, cittadina italiana per naturalizzazione, ritenendo che, nel caso di specie, la domanda di adozione fosse stata avanzata al mero scopo di soddisfare l’esigenza propria del solo adottando di conseguire lo status di cittadino italiano.
Preliminarmente disattesa, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 36176/2021), l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione del P.M. al procedimento, la domanda viene respinta anche nel merito in quanto ritenuta infondata.
La Corte d’Appello condivide le considerazioni svolte dal primo giudice che muove dalla ricostruzione dell’istituto nella sua evoluzione giurisprudenziale: l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3577)
Nella fattispecie, dalle emergenze processuali risulta che la domanda di adozione, non risponde alle finalità proprie delle norme invocate, vista la totale assenza di esigenze legate alla conservazione di legami all’interno del nucleo familiare, bensì al mero scopo di soddisfare la pretesa, non tutelata, dell’adottando di creare i presupposti per il conseguimento dello status di cittadino italiano.
Il ricorso viene respinto.
editor: Fossati Cesare
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