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Il rigetto alle censure della CTU non può fondarsi su un'asserzione generica e immotivata di completezza dell'elaborato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 novembre 2024 n. 30537

Venerdì, 29 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 novembre 2024 n. 30537 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. Ben diversa è tuttavia l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate. In tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione
Il potere di disporre indagini sui redditi è un potere senza dubbio discrezionale, il cui mancato esercizio può essere sindacato per vizio di motivazione, ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l'irrilevanza ai fini della decisione.
Tale principio opera anche nel caso in cui le indagini siano state effettuate, ma a fronte di contestazioni circostanziate sull'esito e la completezza delle stesse venga richiesto al giudice di discostarsi dall'elaborato peritale o di effettuare delle integrazioni.

Processo civile - Assegno di divorzio – Parere del consulente tecnico d'ufficio - Valutazione delle consistenze patrimoniali e reddituali – Vizio di motivazione – Ricorso in cassazione - Rif. Leg. artt. 5 e 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898; artt. 132 e 360 comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; art. 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria