Detenuto al 41-bis. Colloqui con la madre solo con il vetro divisorio - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 novembre 2024 n. 43632
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Il colloquio senza vetro divisorio può avere luogo soltanto nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta, minori di dodici anni, mentre i colloqui visivi sono circoscritti ai "familiari", oppure, ai parenti e affini entro il terzo grado.
Tale scelta organizzativa da parte dell'Amministrazione penitenziaria risponde a un esercizio non irragionevole della discrezionalità alla stessa riconosciuta, riconducibile alla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo, a fronte di un'eccessiva dilatazione della platea dei soggetti autorizzabili al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie previste dalla richiamata disposizione legislativa (ovvero in locali muniti di vetro divisorio).
Diritti della persona - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. – Diritto ai colloqui –Vetro divisorio - Limitazione ai soli colloqui con il figlio o i nipoti in linea retta minori di dodici anni - Legittimità – Ragioni - Rif. Leg. artt. 15, 18, 28, 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull'ordinamento penitenziario); art. 8 CEDU; artt. 3, 27, 29, 30 e 31 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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