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Separazione dei coniugi: nessun rimborso delle spese sostenute per i bisogni della famiglia, salvo prova contraria a carico del richiedente. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29880

Cass. civ. Est. Iofrida, ord. 20.11.24 n. 29880 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143  e 316-bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, dovendosi avere riguardo, quanto all'adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, non solo ai redditi rispettivi dei coniugi, ma anche ad ogni altra risorsa economica e personale dei due obbligati e alle rispettive capacità lavorative professionali o domestico-casalinghe ed essendo tenuto il coniuge che assuma di avere, da solo, contribuito al mantenimento della famiglia, a fornire prova della mancata contribuzione al menage familiare da parte dell’altro.

Rif. Leg. Artt. 143, 316-bis c.c.

Contribuzione ai bisogni della famiglia – Rimborsi e restituzioni – Onere della prova

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la pronuncia della Corte d'Appello di Palermo che, a conferma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di condanna della convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della metà delle somme da quest’ultima impiegate (in via esclusiva) in costanza del matrimonio in favore del nucleo familiare, e mai ripartite.

Riportandosi ai propri precedenti sul punto, la Corte rileva che la destinazione di somme date da un coniuge all’altro per i bisogni della famiglia si presume fino a prova contraria, essendo tenuto, il coniuge accipiente che abbia impiegato tali somme per l'arricchimento esclusivo, ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito, con l’avvertenza che i bisogni della famiglia hanno un contenuto ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.

Ha precisato Corte di Cassazione n. 13366/2024 che, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato, salvo diverso accordo contrattuale tra le stesse parti, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale.

Non cogliendo la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova contraria, da parte dell'attore, idonea a vincere la presunzione di paritario apporto di entrambi i coniugi ai bisogni della famiglia e dei figli ai sensi dell'art.316-bis  c.c., la censura promossa va respinta.

Il ricorso è inammissibile.

editor: Fossati Cesare