L’autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore pericoloso può essere negata solo dopo avere valutato il preminente interesse del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 22 novembre 2024, n. 30138
Considerato che la funzione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998 è quella di salvaguardare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'esistenza e che l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatolo, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare devono consistere "in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa", non potendosi intendere la normativa in esame come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori e gravando piuttosto sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione "della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore".
Conf. Corte Cass. n. 773/2020
Rif. Leg. Art 31 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286
Ricongiungimento familiare – Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore – Permanenza in Italia - Prova
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di primo grado con il quale era stata respinta la richiesta di autorizzazione ex art.31 T.U.I. alla permanenza in Italia di un cittadino albanese padre di due minori, nate in Italia, sul rilevo della pericolosità sociale dell'istante.
Rilevato che, per costante giurisprudenza, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che derivi al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto (Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21799/2010), la Corte precisa che il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso Testo Unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero, essendo piuttosto necessario procedere ad un circostanziato esame complessivo e non astratto della situazione particolare sia del fanciullo sia del familiare.
Essendo mancato nella fattispecie un giudizio prognostico volto ad evidenziare le conseguenze di un possibile peggioramento delle condizioni di vita, cui le due minori sarebbero rimaste esposte nell'ipotesi di loro allontanamento dal territorio nazionale per seguire il padre, o nell'ipotesi di distacco dalla figura paterna, ed essendo piuttosto incentrata tutta la decisione sulla pericolosità sociale del padre e sulla sua inidoneità per ciò solo a svolgere le funzioni genitoriali, il provvedimento impugnato viene cassato.
editor: Fossati Cesare
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